Grande novità in tema di sottoscrizione dei contratti nel decreto liquidità

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Forte apertura al digitale per la sottoscrizione dei contratti tra banche e clienti: l’art. 4 del DL 23/2020 rende infatti possibile firmare contratti (fino alla fine dello stato di emergenza – 31 luglio 2020) tramite l’utilizzo della mail che può essere assimilata a un documento sottoscritto con firma semplice purché tra le parti ci sia uno scambio di consensi, vengano condivisi i documenti di identità e che il contratto firmato, i documenti e le mail vengano inviati in un sistema di conservazione digitale.

L’art. 4 del predetto DL dà pieno valore al principio di non discriminazione delle firme elettroniche riprendendo quanto già previsto dall’art. 25 del Regolamento EIDAS, che recita “a una firma elettronica non possono essere negati effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti delle firme elettroniche qualificate”.

Se l’emergenza Covid-19 ha reso possibile forme alternative di sottoscrizione la tecnologia può semplificare processi e procedure.

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