FATTURA ELETTRONICA

Dal 1° gennaio 2019, come previsto dalla Legge di Bilancio 2018, la fattura elettronica è diventata obbligatoria per tutti i soggetti residenti o stabiliti in Italia, sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia nel caso in cui la cessione o la prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to Consumer).

Cos’è la fattura elettronica

E’ un processo che prevede l’emissione della fattura elettronica secondo un formato standard (XML) le cui specifiche sono state definite dall’Agenzia delle Entrate, la trasmissione della fattura XML tramite il Sistema di Interscambio (SDI) al destinatario e la conservazione digitale della stessa.

Come funziona la fattura elettronica

La fattura elettronica consente di abbandonare completamente la carta e risparmiare tutti i costi relativi a stampa, spedizione e archiviazione; infatti il processo è interamente digitale.

Ciclo attivo

Formato: la fattura prodotta da un sistema gestionale può essere generata direttamente nel formato XML oppure, se in altro formato, può successivamente essere trasformata in XML.

Canale di trasmissione e invio: la fattura XML, tramite un canale di trasmissione accreditato, viene inviata allo SDI che ne controlla le caratteristiche formali e la invia al destinatario grazie alla presenza di un codice univoco o di un indirizzo PEC che identifica il destinatario.

Recapito: la fattura inviata darà origine a una ricevuta (scarto, avvenuta o mancata consegna), che lo SDI consegnerà al mittente.

Conservazione: al termine del processo di fatturazione la fattura elettronica dovrà essere conservata secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Ciclo passivo

Formato: la fattura ricevuta in formato XML potrà essere visualizzata in altro formato.

Canale di trasmissione e ricezione: la fattura XML, a seconda del canale di ricezione scelto (codice destinatario o PEC), viene recapitata al destinatario. In mancanza di questi elementi la fattura elettronica verrà messa a disposizione del destinatario in un’opposita area riservata sul sito Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia dell’Entrate (https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale).

Recapito: la fattura recapitata viene tracciata in tutto il processo e sarà considerata fiscalmente valida.

Conservazione: al termine del processo di fatturazione la fattura elettronica dovrà essere conservata secondo quanto previsto dalla normativa vigente

La soluzione di eWitness per il servizio di fatturazione elettronica

eWitness in qualità di intermediario SDI offre la soluzione per la gestione della fattura elettronica sia verso la Pubblica Amministrazione che verso i privati mettendo a disposizione del cliente un portale dal quale è possibile monitorare lo stato di avanzamento della trasmissione con relativa messaggistica.

Siamo in grado di acquisire fatture in diversi formati, di convertirle nel formato standard e di trasmetterle al sistema di interscambio; analogamente acquisiamo dallo SDI per conto del cliente le fatture elettroniche a lui indirizzate e le rendiamo disponibili all’importazione nel sistema gestionale di contabilità in uso presso il Cliente.

I nostri sistemi consentono inoltre una gestione automatica e centralizzata dell’intero processo e la possibilità di integrazioni e personalizzazioni sulla base delle esigenze del cliente.

eWitness inoltre in quanto conservatore accreditato AgID, garantisce, a completamento del processo di fatturazione elettronica, la Conservazione a norma delle fatture e delle ricevute oggetto del processo.

FAQ

Soggetti coinvolti e soggetti esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica

L’obbligo di emissione della fattura elettronica riguarda:

  • Operazioni verso soggetto business residente, stabilito o identificato in Italia (B2B)
  • Operazione verso soggetto consumer residente in Italia (B2C)

Sono esonerati dall’obbligo di emissione di fattura elettronica:

  • Contribuenti minimi di cui all’Art. 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111
  • Contribuenti in regime forfettario di cui all’Art 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014 n. 190

I soggetti esonerati non sono obbligati ad emettere fatture elettroniche per certificare le loro operazioni attive, tuttavia potranno risultare destinatari di fatture elettroniche.

Bollo sulle fatture elettroniche

In base a quanto previsto dal MEF a partire dal 1° gennaio 2019 cambia la scadenza e la modalità di pagamento per le fatture elettroniche.

La nuova scadenza del pagamento del bollo virtuale delle fatture elettroniche segue la seguente regola:

  • il pagamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio
  •  il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.

Il pagamento del bollo virtuale potrà essere effettuato in una delle seguenti modalità:

  • tramite addebito su conto corrente bancario o postale
  • tramite F24 predisposta dall’Agenzia delle Entrate.

La dicitura che i contribuenti devono utilizzare per indicare l’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche è la medesima che si utilizza per le fatture in formato cartaceo ossia “imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell’art. 15 del d.p.r. 642/1972 e del DM 17/06/2014”. Nella fattura elettronica il contribuente dovrà valorizzare l’apposito campo nel tracciato XML.

Cos’è il formato XML

L’XML (eXtensible Markup Language) è il formato in cui le fatture elettroniche devono essere prodotte, trasmesse, archiviate e conservate digitalmente. L’XML è un formato che consente di effettuare le verifiche previste per legge, rendendo disponibili le informazioni contenute in un documento in modo immediato.

Cos’è il Sistema di Interscambio (SDI)

È il Sistema informatico gestito dall’Agenzia delle Entrate abilitato alla ricezione delle fatture XML. Riceva fatture in formato XML, effettua controlli sui file ricevuti ed inoltra le fatture XML ai destinatari. Non ha alcun ruolo amministrativo e non assolve compiti relativi all’archiviazione e conservazione delle fatture.

Codice Destinatario o PEC

Il Codice Destinatario (o Codice Univoco Ufficio per le pubbliche amministrazioni) è un codice composto da sette caratteri alfanumerici che identifica il soggetto destinatario della fattura elettronica (sei caratteri per la Pubblica Amministrazione).

Per ottenerlo occorre farne richiesta ad un Intermediario SDI, che a sua volta lo ottiene dallo SDI.

In alternativa a questo codice è possibile inserire un indirizzo PEC.

Una fattura che non riporta né il codice destinatario né la PEC verrà comunque acquisita ed elaborata dallo SDI che la metterà quindi a disposizione del destinatario in un’apposita area riservata sul sito Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia dell’Entrate.

Notifiche

Messaggi con i quali lo SDI comunica al mittente l’esito dell’invio di una fattura elettronica.

Gli esisti possono essere:

  • scarto ossia la fattura non può essere processato dal SDI in quanto non risponde ai requisiti tecnici previsti dal formato XML
  • ricevuta consegna ossia fattura inviata correttamente al destinatario
  • mancata consegna ossia fattura non recapitata al destinatario per esempio per la mancanza del codice univoco o PEC

Fattura elettronica per clienti esteri

Le fatture verso i soggetti esteri, quindi non residenti, non stabiliti o non identificati in Italia potranno avere un formato libero.

Tuttavia è possibile emettere una fattura elettronica verso questi soggetti e inviarla allo SDI, che in questo caso ne rileverà i dati fiscali senza recapitarla al destinatario.

In questo caso nella fattura elettronica occorrerà valorizzare l’elemento codice destinatario con “XXXXXXX” (sette “X”).

Fattura elettronica destinata a privati senza Partita Iva

Per emettere una fattura elettronica nei confronti di un consumatore finale occorre valorizzare l’elemento codice destinatario con “0000000” (sette “0”) e indicare il Codice Fiscale del destinatario.

Il SDI, procedendo alla lettura del Codice Fiscale, metterà la fattura a disposizione del privato nel suo “Cassetto Fiscale”.

In ogni caso, il cedente/prestatore deve consegnare direttamente al cessionario/committente una copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicandogli contestualmente che il documento è messo a disposizione dal Sistema di Interscambio nell’area riservata del sito dell’agenzia delle Entrate (cassetto fiscale).